Dilettanti: novità importanti dal D.L. “Rilancio”. E’ un buon risultato in un momento così difficile.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. “Rilancio” del Governo del 19 Maggio. Importanti indicazioni anche per il mondo sportivo dilettantistico e, quindi, per le società e le associazioni.
Così come rilanciato attraverso i Social della LND Campania e specificato nella circolare n.57 della Lega Nazionale Dilettanti, importanti novità per il mondo sportivo. Particolare riguardo all’universo del dilettantismo nel D.L. “Rilancio” del Governo.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SPORT
Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta dalla “Sport e Salute SpA” un’indennità pari a 600,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP le FSN, gli EPS, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già prevista per il mese di marzo 2020 dall’art. 96 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Importante, così come già era stato indicato in precedenza, il “bonus” non andrà a concorrere alla formazione del reddito. Così come nello scorso mese di Aprile, la richiesta andrà presentata alla SpA Sport e Salute.
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui al citato art. 96, l’indennità stessa, per i mesi di aprile e maggio 2020, è erogata senza necessità di ulteriore domanda.
E’ stato poi stabilito che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000,00 euro, possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
LA NOTA RIASSUNTIVA PROPOSTA DALLA LND CAMPANIA DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SPORT
– Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)– Accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2019 (art. 156)– Disposizioni in tema di impianti sportivi (art. 216)– Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (art. 217)– Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, allaprosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici edilettantistici (art. 218)
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GENERALITA’ DEI CONTRIBUENTI
– Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (Art. 27)– Contributo a fondo perduto (art. 25)– Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art. 28)– Riduzione degli oneri delle bollette elettriche per utenze diverse dagli usi domestici (art. 30)– Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte delleRegioni e Province autonome (art 54);Aiuti sotto forma di garanzie da parte delle Regioni e Province autonome sui prestiti alle imprese(art. 55);Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per prestiti alle imprese (art 56);Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitarelicenziamenti (art.56).Modifiche all’art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in materia di trattamento ordinario diintegrazione salariale (art. 68)– Trattamenti di integrazione salariale per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni: sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro (art. 71)– Modifiche agli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/20 in materia di congedi a dipendenti (art. 72)– Indennità per professionisti e titolari di partita IVA (art. 84)– Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)– Finanziamento dei centri estivi (art. 105)– Ecobonus e sismabonus al 110% (art. 119)– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)– Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art.123)– Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)– Proroga dei termini per la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)– Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. n.18/2020 (art. 127)– Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F 24 (art 147)– Sospensione versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento (art. 149)